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Protezione Internazionale, Nuovo Regolamento

giovedì, 02-04-2015
Chiarimenti sulla procedura di riconoscimento
Avrà durata biennale il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dal questore su richiesta della Commissione Territoriale che nel rigettare la domanda di protezione internazionale ritiene sussistano gravi motivi di carattere umanitario.

Avrà durata biennale il permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dal questore su richiesta della Commissione Territoriale che nel rigettare la domanda di protezione internazionale ritiene sussistano gravi motivi di carattere umanitario.
E’ quanto stabilito dal nuovo regolamento che contiene molte disposizioni utili e necessarie a fare chiarezza in diverse fasi della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.
Il “regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” è contenuto nel DPR 12 gennaio 2015 n. 21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015.
Il decreto abroga le disposizioni del DPR 16 settembre 2004, n.303 e del DPR 15 maggio 1990, n.136 in tema di riconoscimento dello status di rifugiato.

In particolare il regolamento, che entrerà in vigore il 20 marzo 2015, contiene in sintesi chiarimenti sul momento in cui la domanda di protezione internazionale deve considerarsi “presentata” e sulla successiva istruttoria.
Viene chiarito che la volontà di chiedere la protezione internazionale può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale. Quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata all'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso nel territorio nazionale, tale autorità invita formalmente lo straniero a recarsi al più presto, e comunque non oltre otto giorni lavorativi, salvo giustificato motivo, presso l'ufficio della questura competente alla formalizzazione della richiesta, informando il richiedente che qualora non si rechi nei termini prescritti presso l'ufficio indicato sarà considerato irregolarmente presente nel territorio nazionale.

L'ufficio della questura provvederà alla formalizzazione della richiesta ed inviterà il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni.
In caso di accoglienza presso un CARA (centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale) o di trattenimento nei CIE, per tutta la durata del periodo di accoglienza o di trattenimento, l'indirizzo del centro costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento.
Rispetto al passato il trattenimento nei CIE non è più automatico nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo 21, del D.lgs. n. 25/2008 (richiedente responsabile di gravi reati o già destinatario di un provvedimento di espulsione), ma è rimesso ad una decisione del Questore che può disporlo previa valutazione del caso concreto.

Qualora nel corso della procedura il richiedente venga trasferito in un diverso centro di accoglienza o di trattenimento, la competenza per l’esame della domanda passa alla Commissione Territoriale competente per il distretto in cui è collocato il centro di destinazione.
La competenza permane, tuttavia, presso l’originaria Commissione Territoriale qualora il richiedente abbia già sostenuto il colloquio.
Per quanto riguarda il gratuito patrocinio, l’articolo 8 del regolamento fa definitivamente chiarezza sulla documentazione necessaria per l’ammissione al gratuito patrocinio del richiedente che promuova ricorso contro la decisione adottata dalla Commissione Territoriale.
Essendo, infatti incompatibile con lo status di richiedente asilo la produzione di un certificato rilasciato dalle autorità diplomatiche del proprio Paese attestante l’assenza di reddito prodotti all’estero (condizione richiesta D.P.R. 115/2002) la suddetta attestazione è, in tali casi, sostituita da una dichiarazione di certificazione resa dall’interessato.

Rispetto all’accesso all'accoglienza e all'assistenza sanitaria (articoli 10, 12 e 16), il regolamento chiarisce che è consentita l'uscita giornaliera dai Cara con l'obbligo di rientrare nelle ore notturne.
Il richiedente può allontanarsi dal centro per un periodo superiore previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente. Il gestore del CARA informa senza indugio la prefettura dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le successive comunicazioni alla questura ed alla Commissione territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto (l'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso).
Al momento dell'ingresso nel centro vengono fornite al richiedente, attraverso la consegna di un apposito libretto illustrativo, tutte le informazioni relative alle regole di convivenza, ai servizi di cui può usufruire, alle disposizioni vigenti in materia di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilità di trasferimento in altro centro.
L’art.12 del D.P.R. prevede che il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno adotti le “linee-guida per la regolamentazione della vita nei CARA in modo da assicurare il rispetto della vita privata, la dignità e la salute dei richiedenti, l’unità dei nuclei familiari... ” L’articolo prevede il diritto di accesso nei CARA, oltre che dei parlamentari, dei rappresentanti dell’UNCHR, degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore e degli avvocati dei richiedenti. Possono accedervi previa autorizzazione alcune figure istituzionali specificatamente elencate ed i rappresentanti degli organi di informazione “debitamente identificati”.

L’articolo 16 chiarisce che il richiedente ha accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Assistenza sanitaria per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale) fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
L’art.13 nel regolamentare le attività della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, attribuisce alla stessa il compito di elaborare linee-guida finalizzate all’applicazione uniforme della normativa da parte delle Commissioni Territoriali, con l’obiettivo di superare le difformità che non di rado si registrano nella trattazione delle domande tra le Commissioni Territoriali.
Alla Commissione Nazionale viene anche espressamente attribuito il compito di provvedere, attraverso corsi periodici, alla formazione dei membri delle Commissioni Territoriali.


Fonte: Centro Informativo per l'Immigazione
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Ultimo Aggiornamento: 19 maggio 2020
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