COSA È
Il diritto garantito dalla Costituzione che la legge riconosce in Italia ad una persona non abbiente,
- di essere gratuitamente difesa da un avvocato o assistita da un consulente tecnico di fiducia, davanti a qualsiasi giudice italiano, salvo poche specifiche esclusioni;
- di non pagare le spese del processo, comprese quelle di consulenza tecnica
Non abbiente è chi non ha reddito o ha un reddito che la legge ritiene non adeguato per affrontare le spese di un processo.
Il Gratuito patrocinio dei non abbienti comporta per l'avvocato, in via di principio, l'obbligo di prestare gratuitamente la sua opera professionale salvo che si tratti di Patrocinio a spese dello Stato, nel qual caso l'avvocato riceve il pagamento delle sue prestazioni professionali.
Il Patrocinio gratuito è previsto, in via generale, per il processo civile, amministrativo e tributario tranne eccezioni specificate dalla legge.
Il Patrocinio a spese dello Stato è previsto, come regola generale, per il processo penale (anche militare), comprese le azioni civili connesse, e per particolari casi di processo civile (cause di lavoro e cause di risarcimento del danno risarcimento da reato o per responsabilità civile dei magistrati) nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.
CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
- cittadini italiani, anche se si trovano all'estero
- stranieri o apolidi residenti in Italia
- stranieri, anche se non residenti in Italia, sottoposti a procedimento di espulsione amministrativa
(anche se)
- minorenni
- detenuti, internati, arrestati, custoditi in luoghi di cura
La legge stabilisce quali condizioni di reddito occorrono per poter beneficiare del patrocinio gratuito o del patrocinio a spese dello Stato in maniera diversa secondo differenti specie di processi. A proposito di queste attuali differenze, si segnala che le più recenti leggi in materia hanno preannunciato una disciplina organica ed unitaria del patrocinio dei non abbienti, che non è ancora stata emanata.
Gratuito Patrocinio
Per il processo civile, amministrativo e tributario, per essere ammessi al gratuito occorre trovarsi in "stato di povertà" , che la stessa legge chiarisce doversi intendere non come "nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopperire alle spese della lite" (Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, in Gazz. uff., 17 maggio, n. 117, Legge sul gratuito patrocinio, articoli 15 e 16). In concreto, sono le Commissioni per il gratuito patrocinio presso i vari Uffici giudiziari che stabiliscono, caso per caso, quando ricorre lo stato di povertà.
Patrocinio a spese dello Stato
La più recente normativa in materia di patrocinio dei non abbienti contiene l'indicazione di un limite massimo di reddito annuale per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Si distinguono tre casi.
- Nel caso del processo del lavoro "sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari" (Art. 1, legge 11 agosto 1973, n. 533 -- Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. in Gazz. Uff., 13 settembre, n. 237).
- Nel caso del processo penale, che si estende anche al ricorso amministrativo al Garante per i dati personali ed al ricorso di cittadini stranieri contro il provvedimento di espulsione, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire 11.260.000 .Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, questo limite di reddito può essere elevato di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato (art. 152, commi 2 e 3, legge 23.12.2000, n. 388).
(Art.3, Legge 30 luglio 1990, n. 217 - Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 182, secondo l'ultimo aggiornamento di cui al Decreto ministeriale 8 novembre 2000, in Gazz. Uff., 6 dicembre 2000, n. 285).
- Nel caso del processo civile di risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi ha un reddito imponibile inferiore a lire 14.967.727. (Art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117, - "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", in G. U. n. 88 del 15 aprile 1988, secondo l'ultimo aggiornamento di cui al Decreto Ministeriale 20 febbraio 1996 , in Gazz. Uff., 1º marzo, n. 51.)
QUANDO SI PUO' AVERE IL GRATUITO PATROCINIO
Vi sono due possibilità di essere difesi gratuitamente davanti alla giustizia italiana:
- Il Gratuito Patrocinio
- Il Patrocinio a spese dello Stato
Queste due possibilità si distinguono perché:
- nel caso del Gratuito Patrocinio, l'avvocato presta la sua difesa gratuitamente a titolo di "ufficio onorifico ed obbligatorio", senza ottenere alcun compenso
- nel caso del Patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato presta la sua difesa gratuitamente per il cittadino ma riceve un compenso a carico dello Stato.
Il Gratuito Patrocinio è previsto per le cause che si svolgono nei processi
1. civile
2. amministrativo
3. tributario
- In casi eccezionali (eventi bellici, calamità naturali) la legge ha ammesso al gratuito patrocinio chi faceva domanda per dichiarazione di morte presunta di persone di famiglia
- Esistono Convenzioni con Stati esteri che prevedono il gratuito patrocinio con reciprocità
Il Patrocinio a spese dello Stato è previsto per le cause che si svolgono nei processi:
1. penale, sia per l'imputato che per la parte civile
- con esclusione dei procedimenti per contravvenzioni, se non connesse a delitti, e dei reati per evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (i.v.a.)
2. civile, relativamente al risarcimento del danno da reato o da responsabilità civile dei magistrati;
3. del lavoro
4. di impugnazione davanti al giudice ordinario del decreto di espulsione di cittadini stranieri
5. amministrativo, per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.
COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO
Per essere ammessi al gratuito patrocinio si deve fare una domanda
- nel caso del Gratuito Patrocinio, rivolta alla apposita Commissione per il gratuito patrocino esistente presso ogni Tribunale(anche per le cause di competenza del Giudice di pace); in tal caso, la domanda deve essere fatta in carta da bollo da L.20.000 con il pagamento di diritti forfettari di cancelleria per L.6.000. La Commissione per il gratuito patrocino esiste anche, secondo i gradi e le specie del giudizio: presso la Corte di appello, la Corte di cassazione, la Corte dei conti e le Sezioni regionali, il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, le Commissioni tributarie.
- nel caso del Patrocinio a spese dello Stato, rivolta al giudice competente (cioè al giudice che deve trattare la causa) sia nel processo penale che in quello civile (nel caso di controversie di lavoro ed analoghe o cause di risarcimento del danno per responsabilità civile dei magistrati); in questi casi, la domanda va fatta in carta semplice e non è dovuto alcun pagamento.
LA NORMATIVA
PROCESSO PENALE
Legge 30 luglio 1990, n. 217 (G. U. n. 182 del 6 agosto 1990) - "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti", come modificata dall'art. 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Decreto 3 novembre 1990 n. 327 (G.U. n. 266 del 14 novembre 1990) - "Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato concernente le modalità per il pagamento dei compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d'ufficio, per l'annotazione e l'anticipazione delle spese relative al procedimento nonchè per il recupero di tali somme"
Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Suppl. ordinario alla G. U. n. 182 del 5 agosto 1989) - "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"
PROCESSO CIVILE
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (G. U. n. 117 del 17 maggio 1923 e Supplemento) - "Legge sul gratuito patrocinio"
Legge 21 gennaio 1943, n. 46 (G. U. n. 48 del 27 febbraio 1943) - "Pubblicazione nei giornali di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'interesse di persone ammesse al gratuito patrocinio". (Aggiunti il comma 6 ed il comma 7 nell'art.11, Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282)
Legge 11 agosto 1973, n.533 (G. U. n. 237 del 13 settembre 1973) - "Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie" (v. art. 11)
Legge 13 aprile 1988, n. 117 (G. U. n. 88 del 15 aprile 1988) - "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" (v. art. 15)
Decreto Ministeriale 20 febbraio 1996 (G. U. n. 51 del 1 marzo 1996).- "Aggiornamento del limite di reddito imponibile, per l'ammissione al beneficio previsto dall'art. 15, comma 1, della legge 13 aprile 1982, n. 117, che prevede la gratuità dei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie ed il patrocinio a spese dello Stato per i meno abbienti".
CASI PARTICOLARI - EVENTI NATURALI
Decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480 (G. U. n. 226 del 25 settembre 1985 - convertito in L. 21 novembre 1985 n.662, pubblicata nella G. U. n. 276 del 23 novembre1985) - "Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati".
Decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799 (G. U. n. 335 del 6 dicembre 1980 - convertito in L. 22 dicembre 1980, n.875 pubblicata nella G. U. n. 351 del 24 dicembre) - "Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980"
Decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 (G. U. n. 250 del 20 settembre 1976) - "Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976". Morte presunta
Legge 3 giugno 1949, n. 320 (G. U. n. 144 del 25 giugno 1949) - "Dichiarazione di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi immediatamente dopo l'8 settembre 1943"
GRATUITO PATROCINIO - PROCESSO CONTABILE
Legge 8 ottobre 1984, n. 658 (G. U. n. 278 del 9 ottobre 1984) - "Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti"
Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 (G. U. n. 130 del 13 maggio 1982) - "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti"
Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (G. U. n. 179 del 1 agosto 1934) - "Approvazione del testo unico delle leggi sulla corte dei conti"
Legge 21 marzo 1953, n. 161 (G. U. n. 76 del 1 aprile 1953) - "Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti"
GRATUITO PATROCINIO - PROCESSO AMMINISTRATIVO
Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 (G. U. n. 131 del 22 maggio 1973) - "Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali"
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (in G. U. n. 314 del 13 dicembre 1971) - "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (T.A.R.)"
Regio Decreto 21 aprile 1942, n. 444 (G. U. n. 114 del 13 maggio 1942) - "Regolamento per l'esecuzione della legge sul consiglio di Stato"
Deliberazione 1 marzo 1999, n. 5 del Garante per la protezione dei dati personali (G.U. n. 65 del 19 marzo 1999) - Regolarizzazione dei ricorsi. Preambolo.
GRATUITO PATROCINIO - PROCESSO TRIBUTARIO
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 (G. U. del 13 gennaio 1993, Suppl. ordin. n. 9) - "Disposizioni su processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta dell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413" (v. art. 13)
STRANIERI IMMIGRATI
Legge 6 marzo 1998, n. 40 (G. U. n. 59 del 12 marzo 1998, Suppl. ordinario n. 40/L) - "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (v. art. 11)
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (G. U. n.191 del 18 agosto 1998, Suppl. ordinario n.139/L) - "Testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
Legge 9 maggio 1977, n. 619 (G. U. n. 235 del 30 agosto 1977) - "Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone", firmata a Roma il 2 aprile 1974
Legge 22 novembre 1988, n. 532 (G. U. n. 292, del 14 dicembre 1988) - "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina", firmata a Roma il 9 dicembre 1987
Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, n. 1430 (G. U. n. 92 del 14 aprile 1971) - "Ratifica ed esecuzione dell'accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita", concluso a Canberra il 26 settembre 1967
Legge 9 marzo 1961, n. 436 (G. U. n. 134 del 3 giugno 1961, Suppl. ordinario) - "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania" con Protocollo e scambi di Note, concluso a Roma il 21 novembre 1957.
Legge 6 giugno 1939, n. 1320 (G. U. n. 217 del 16 settembre 1939) - "Esecutorietà della convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la repubblica di San Marino", il 31 marzo 1939.
GRATUITO PATROCINIO - ITALIANI ALL'ESTERO
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 (G. U. n. 98 del 19 aprile 1967, Suppl. ordinario), "Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari".